STATUTO

FONDAZIONE RINALDI FONTANI O.N.L.U.S.

Con sede in Firenze, Viale Belfiore n°43
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Statuto

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI DELLA FONDAZIONE

Articolo 1
– Denominazione e durata –

E’ costituita una Fondazione denominata “Fondazione Rinaldi Fontani O.N.L.U.S.” ed in lingua inglese “Rinaldi Fontani Foundation non-profit organization O.N.L.U.S.”, fondazione di diritto privato costituita ai sensi del C.c. operante quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell’ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile.
La fondazione dovrà fare uso, a seguito dell’iscrizione presso l’Anagrafe Unica delle Onlus competente, oltre che nella denominazione anche in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolti al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o della sigla “ONLUS”.
La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2
– Sede –

La Fondazione ha sede in Firenze, viale Belfiore 43.
Sedi operative, delegazioni e uffici potranno essere istituiti in Italia e all’estero al fine di svolgere attività accessorie e strumentali di promozione, sviluppo ed incremento delle attività della Fondazione stessa.

Articolo 3
– Scopi della Fondazione –

La fondazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della:
A Ricerca scientifica di particolare interesse sociale, così come individuata dal D.p.r. 20 marzo 2003, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni, attraverso lo svolgimento di attività di ricerca per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di tutte le patologie e disfunzioni dell’essere umano compresi i disturbi psicologici e comportamentali, al fine di promuovere benessere fisico, mentale e sociale.
B Assistenza per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di tutte le patologie e disfunzioni dell’essere umano compresi i disturbi psicologici e comportamentali, al fine di promuovere benessere fisico, mentale e sociale.
C Istruzione, formazione e divulgazione come individuata dal D.p.r. 20 marzo 2003, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni, attraverso lo svolgimento di incontri, convegni, conferenze, corsi e programmi di studio.
La Fondazione si occupa, in particolare, di ricerca scientifica e delle sue applicazioni cliniche e terapeutiche, attraverso la promozione di attività scientifiche cliniche tese a favorire lo sviluppo di iniziative che contribuiscano allo studio, alla ricerca ed all’utilizzo clinico della tecnologia REAC (Radio Electric Asymmetric Conveyer) e di altre tecnologie biomediche in particolare negli ambiti:
– dei meccanismi molecolari e cellulari che regolano il funzionamento dei tessuti, dei geni e delle proteine ed i processi di proliferazione e differenziamento cellulare;
– della medicina rigenerativa;
– della medicina anti-senescenza;
– dei processi di ottimizzazione neuro psico fisica e delle patologie stress – correlate ed adattative;
– del dolore cronico;
– della riabilitazione avanzata biologica, funzionale e psicologica.
La Fondazione privilegia la promozione, la diffusione della ricerca scientifica, e le possibilità di impiego ed utilizzo delle innovazioni tecnologiche, in particolare della tecnologia REAC (Radio Electric Asymmetric Conveyer), in campo sanitario e del benessere fisico, mentale e sociale.
Questi scopi potranno essere svolti direttamente ovvero affidati ad università, enti di ricerca, altre fondazioni, strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, oltre che ad associazioni che operano in questi settori.
La Fondazione persegue i propri scopi statutari operando anche attraverso l’assegnazione di contributi e di finanziamenti a progetti e iniziative promossi da enti con le medesime finalità di utilità e solidarietà sociale.
La Fondazione si prefigge di svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale e all’estero.

TITOLO II
MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Articolo 4
– Membri della fondazione –

I membri della fondazione si distinguono in:
-) membri fondatori;
-) membri aderenti;
-) membri onorari.

Articolo 5
– Membri fondatori –

Sono membri Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto di Fondazione.

Articolo 6
– Membri aderenti –

Sono membri aderenti i membri, persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che hanno aderito alla fondazione in un momento successivo alla sua costituzione e che contribuiscono al sostenimento della fondazione, col versamento annuale o pluriennale di una somma di denaro o col conferimento di beni, o con una attività anche professionale di particolare rilievo, con le modalità e nella misura determinate dal Consiglio di amministrazione anche con apposito regolamento.
La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione il quale valuta la sussistenza dei presupposti e decide in merito senza obbligo di motivazione.

Articolo 7
– Membri Onorari –

Sono membri onorari i membri, persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che con il loro riconosciuto prestigio, ed eventualmente anche col versamento annuale o pluriennale di una somma di denaro o col conferimento di beni, contribuiscono al sostenimento della fondazione, con le modalità e nella misura determinate dal Consiglio di amministrazione anche con apposito regolamento.
Il Consiglio di Amministrazione valutata la sussistenza dei presupposti, decide a maggioranza in merito al conferimento della carica di membro onorario, anche senza obbligo di motivazione.
La carica di membro onorario ha una durata di tre anni ed è rinnovabile con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8
– Esclusione e recesso –

L’esclusione dei membri aderenti può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, fra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
-) inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
-) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della fondazione;
-) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
-) estinzione, a qualsiasi causa dovuta;
-) apertura di procedure di liquidazione;
-) fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.
L’esclusione dei membri viene deliberata dal Consiglio di amministrazione con la maggioranza semplice i.
Tutti i membri possono, in ogni momento, recedere dalla fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte senza alcun diritto a restituzioni o rimborsi di alcun tipo.

TITOLO III
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 9
– Organi della fondazione –

Sono organi della fondazione:
-) l’Assemblea dei fondatori;
-) il Collegio degli aderenti e degli onorari;
-) il Consiglio di amministrazione;
-) il Presidente;
Può essere nominato un organo di controllo, unipersonale o collegiale

Articolo 10
– Assemblea dei fondatori –

I membri fondatori costituiscono l’assemblea dei fondatori.
L’assemblea dei fondatori ha il compito di nominare i membri del Consiglio di amministrazione e dell’eventuale organo di controllo per quanto di sua competenza.
In caso di decesso di un fondatore, ha diritto di subentrargli nella sua posizione all’interno dell’assemblea dei fondatori colui che sia stato espressamente a ciò designato, per atto mortis causa, dal fondatore stesso. In mancanza di detta indicazione, al fondatore deceduto subentrano di diritto i suoi eredi in linea retta.
L’assemblea dei fondatori è convocata dal Presidente della fondazione con avviso scritto spedito anche via mail almeno cinque giorni prima dell’adunanza contenente le indicazioni di rito compreso l’ordine del giorno e delibera a maggioranza calcolata per teste.
È ammessa delega scritta solo ad altro fondatore.
Si applicano per quanto compatibili le norme di cui all’art. 13.

Articolo 11
– Collegio dei degli aderenti e degli onorari –

I membri aderenti e onorari costituiscono il “Collegio degli aderenti e degli onorari”.
Il Collegio degli aderenti e degli onorari ha il compito di nominare i membri del Consiglio di amministrazione e dell’eventuale organo di controllo per quanto di sua competenza.
Il Collegio è convocato dal Presidente della fondazione con avviso scritto spedito anche via mail almeno cinque giorni prima dell’adunanza contenente le indicazioni di rito compreso l’ordine del giorno e delibera a maggioranza calcolata per teste.
È ammessa delega scritta solo ad altro membro del collegio.
Si applicano per quanto compatibili le norme di cui all’art. 13.

Articolo 12
– Consiglio di amministrazione –

La fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri compreso fra tre e undici, comunque in numero dispari, che dura in carica tre anni. I membri sono rieleggibili.

La nomina dei consiglieri compete all’assemblea dei fondatori nella misura dei tre quarti (eventualmente arrotondata per difetto) del totale, ed al collegio degli aderenti e onorari per la parte rimanente.
Se sono presenti solo membri fondatori, l’assemblea dei fondatori provvederà alla nomina dell’intero Consiglio di amministrazione.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, la nomina del sostituto compete all’organo che aveva nominato il consigliere non più presente. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.
Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.
Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
In particolare il Consiglio di amministrazione:
– stabilisce gli indirizzi dell’attività della fondazione e ne predispone ed esegue i programmi;
– entro il 31 ottobre di ogni anno predispone il bilancio preventivo per l’anno successivo;
– entro il 31 marzo di ogni anno predispone il bilancio consuntivo dell’anno precedente, dal quale deve risultare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della fondazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse;
– amministra il patrimonio della fondazione;
– ha facoltà di emanare regolamenti per la disciplina dell’attività della fondazione;
– ha facoltà di nominare comitati scientifici, comitati direttivi ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi;
– delibera sulla richiesta di ammissione dei membri aderenti e degli onorari e sulla eventuale esclusione di aderenti anche adottando apposito regolamento;
– fissa la misura e le modalità delle contribuzioni dovute da parte delle varie tipologie di membri;
– delibera le modificazioni del presente statuto da sottoporre all’approvazione della competente autorità governativa, ad eccezione dello scopo assegnato dai fondatori e della destinazione a tale scopo del patrimonio conferito in sede iniziale e successivamente.
Potrà, inoltre, delegare parte dei propri poteri, per singoli atti o determinate categorie di atti, ad uno o più Consiglieri Delegati, eventualmente costituendo anche un Comitato Esecutivo e determinandone i compensi.

Art. 13
– Convocazione delle riunioni consiliari e funzionamento –

La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene fatta dal Presidente con ogni mezzo idoneo a comprovarne la ricezione almeno cinque giorni prima della adunanza. In caso di urgenza il termine per l’invio della convocazione è ridotto a due giorni. La convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, della data e dell’ora della adunanza, nonché le eventuali ragioni di urgenza. In caso di mancata indicazione del luogo, l’adunanza si intende convocata presso la sede della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare anche in assenza delle indicate formalità, quando siano presenti tutti i Consiglieri ed almeno un rappresentante dell’organo di controllo ove tale organo sia stato nominato.
E’ consentita la partecipazione alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione quali la teleconferenza e la videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti, e che di tutto ciò sia dato atto nel verbale.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza del suoi componenti e delibera validamente con votazione palese e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ove non diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 14
– Presidente –

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio di Amministrazione nonché l’assemblea dei membri fondatori e del Collegio dei membri aderenti e onorari, coordinandone i lavori.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale della fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; coordina le attività della fondazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 15
– Organo di Controllo (Organo facoltativo) –

L’Organo di Controllo, la cui istituzione è demandata all’Assemblea dei fondatori, ha il compito di controllare il rispetto della legge e del presente statuto, nonché la correttezza della gestione economica e finanziaria della fondazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo.
Esso può essere unipersonale (e in questo caso è nominato dall’assemblea dei fondatori) o Collegiale a scelta dell’assemblea dei fondatori; in questo ultimo caso è composto da tre membri con idonee competenze professionali, due dei quali nominati dall’Assemblea dei fondatori, ed il terzo nominato dal Collegio degli aderenti e onorari
Assemblea dei fondatori e Collegio degli aderenti e onorari nominano anche un Revisore dei conti supplente cadauno, i quali subentrano, in ordine di anzianità, al Revisore che per dimissioni o qualsiasi altra causa non sia più in grado di svolgere le proprie funzioni. Il Revisore supplente che sostituisce un Revisore effettivo rimane in carica fino al rinnovo naturale dell’intero Collegio.
Se sono presenti solo membri fondatori, l’assemblea dei fondatori provvederà alla nomina dell’intero Organo Collegiale.
L’organo di controllo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 16
– Patrimonio della fondazione –

Il patrimonio della fondazione è costituito da:
-) dotazione iniziale;
-) dotazione dei membri aderenti destinata a patrimonio;
-) beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla fondazione destinati a patrimonio;
-) donazioni effettuate da privati o enti con espressa indicazione ad incremento del patrimonio;
-) risultanze economiche attive della gestione che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio.

Articolo 17
– Risorse economiche –

La fondazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento:
-) dalle rendite nette del proprio patrimonio;
-) dai corrispettivi delle attività istituzionali e connesse;
-) dalle donazioni effettuate da privati o enti che non siano espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
-) dagli eventuali avanzi di gestione non destinati a patrimonio e liberalità non destinate ad incremento del patrimonio;
-) dalle quote dei membri aderenti e onorari non destinate a patrimonio.

Articolo 18
– Bilancio d’esercizio –

L’esercizio sociale della fondazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei fondatori e del Collegio degli aderenti e onorari il bilancio preventivo dell’anno successivo.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei fondatori e del Collegio degli aderenti e onorari il bilancio consuntivo dell’anno precedente, dal quale deve emergere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della fondazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse.
Gli eventuali avanzi di gestione non destinati a patrimonio saranno unicamente destinati alle attività istituzionali della fondazione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché di fondi, riserve o capitale.

TITOLO V SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 19
– Devoluzione del patrimonio sociale –

In caso di scioglimento della fondazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità affini a quelle perseguite dalla fondazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 190.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 20
– Disposizioni generali –

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.